Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 09/10/2000 n. 285

Art. 8. (Personale dell’Agenzia)

1. L’Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l’utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l’Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l’amministrazione di appartenenza.

2. L’Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

Art. 9. (Conferenza di servizi)

1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all’atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato nonchè sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. Con le stesse modalità si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purchè la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell’albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l’ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l’amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-

artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l’amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all’autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 10. (Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell’Agenzia è altresì concesso all’Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l’anno 2000, di lire 20 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per l’anno 2002.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all’Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3,60 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell’importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo. 4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

5. In deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

6. Alla presente legge si applica il disposto dell’articolo 11, comma 3, lettera

f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 11. (Garanzia fidejussoria)

1. In deroga all’articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell’importo degli stessi, destinata a garantire l’ultimazione dell’opera entro il termine fissato dal bando di gara.

Art. 12. (Indennità di espropriazione)

1. Per le espropriazioni nell’area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l’indennità di espropriazione è determinata a norma dell’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

Art. 13. (Destinazione finale dei beni)

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell’Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonchè il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia. Con le stesse modalità, su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional